Cristiano Porqueddu Inviato 14 Novembre 2008 Group: Ammministratori Topic Count: 865 Content Count: 3653 Reputation: 227 Joined: 14/11/2005 Status: Offline Device: Windows Autore Inviato 14 Novembre 2008 Domenica scorsa nel primo pomeriggio hanno trasmesso un programma di commenti all'isola dei famosi, con Giletti, Luxuria, Alba Parietti e ... Emilio Fede. Spaventoso. Altro che Frontiers. Altro che George Romero. Impomatati, mascherati e sorridenti. Giletti e compagnia che sdottorano e intavolano discussioni psico-sociologiche su una farsa mediatica.
cla Inviato 17 Novembre 2008 Group: Membri Topic Count: 19 Content Count: 139 Reputation: 0 Joined: 10/05/2006 Status: Offline Inviato 17 Novembre 2008 Inoltre si fa riferimento solo a quei blog che, tramite banner pubblicitari, generano profitto, non ai blog personali degli utenti. O no? E questo dove l'ha letto? Nel link riportato nel primo post, nell'esempio del blog di Beppe Grillo: "Il blog di Beppe Grillo ha una redazione, ha banner pubblicitari, vende prodotti. In parole povere: sia secondo il Codice Civile, sia secondo la comune interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, fa attività di impresa. Se il progetto di legge fosse approvato, perciò, Beppe Grillo avrebbe con tutta probabilità l'obbligo di iscriversi al ROC. Non solo: sarebbe in questo modo soggetto alle varie pene previste per i reati a mezzo stampa. Affari suoi, diranno forse alcuni. Eppure non è l'unico a doversi preoccupare. Nella stessa situazione si troverebbero decine, probabilmente centinaia di altri ignari blogger. Infatti: chiunque correda le proprie pubblicazioni con banner, promozioni, o anche annunci di Google AdSense, secondo la comune interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, fa attività di impresa. Il ragionamento è semplice. L'apposizione di banner è un'attività pubblicitaria continuativa che genera introiti; una prestazione continuativa è un'attività di impresa; chi fa impresa grazie alle proprie pubblicazioni deve registrarsi al ROC; chi è registrato al ROC può incorrere nei reati di stampa. Chi invece è in questa situazione e non si registra al ROC, può essere denunciato per stampa clandestina (ricordiamo un caso recente). Per quanto in nostra conoscenza, manca ancora un pronunciamento strettamente ufficiale dell'Agenzia delle Entrate (interpello) se l'uso di qualche banner rientri nelle attività dell'impresa (ma l'orientamento è piuttosto chiaro: banner = attività lucrosa continuativa; attività lucrosa continuativa = impresa)." Quindi la legge, se approvata, si rivolgerebbe a chi, in qualche misura, mantiene dei blog che generano introiti. Se io apro un blog senza banner pubblicitari, non sono interessato da questa legge. Inoltre, non mi pare che i blogger vengano imbavagliati (ribadisco, che hanno un profitto nella loro attività di blogger -sulla quale per altro dovrebbero pagare delle tasse, o così mi aspetto-), ma semplicemente verrebbero chiamati a rispondere in caso di diffamazione. Io francamente pensavo che già fosse così: mi aspetto di poter denunciare un blogger che on line (potenzialmente, davanti a centinaia di milioni di individui) mi dia del ladro o del farabutto, senza poter dimostrare la veridicità di quel che dice. Continua a sfuggirmi qualcosa... Ciao
cla Inviato 17 Novembre 2008 Group: Membri Topic Count: 19 Content Count: 139 Reputation: 0 Joined: 10/05/2006 Status: Offline Inviato 17 Novembre 2008 Il reato di diffamazione, indipendentemente dai blog, è già sancito dal codice penale. Premessa: mi sto appassionando al thread con l'unico scopo di capire, senza preconcetti e senza alcuna vena polemica. La differenza sta esclusivamente nel mezzo con il quale una persona viene diffamata? La diffamazione a mezzo stampa comporta pene maggiori in quanto fatta mediante atto pubblico: perché è errato considerare un sito internet un atto pubblico? Grazie, ciao.
Angelo Gilardino Inviato 17 Novembre 2008 Group: Membri Topic Count: 87 Content Count: 2241 Reputation: 100 Joined: 24/11/2005 Status: Offline Device: Macintosh Inviato 17 Novembre 2008 Il reato di diffamazione, indipendentemente dai blog, è già sancito dal codice penale. Premessa: mi sto appassionando al thread con l'unico scopo di capire, senza preconcetti e senza alcuna vena polemica. La differenza sta esclusivamente nel mezzo con il quale una persona viene diffamata? La diffamazione a mezzo stampa comporta pene maggiori in quanto fatta mediante atto pubblico: perché è errato considerare un sito internet un atto pubblico? Grazie, ciao. Certo che no! Diffamare una persona o un'istituzione in Internet (nei blog, nei newgroups, etc.) configura lo stesso reato, e la stessa perseguibilità, del diffamarla a mezzo stampa. Ho appurato questo punto perché qualche tempo fa, in un newsgroup, e più recentemente su youtube, erano apparsi alcuni "apprezzamenti" che, nei miei riguardi, sconfinavano dal diritto di critica sull'opera (diritto che rispetto e sostengo) all'ingiuria personale e, per l'appunto, alla diffamazione personale (cose che non sono disposto a tollerare). Lo studio legale al quale ho sottoposto il caso mi ha prontamente informato che, negli scritti in questione, erano presenti gli estremi di una querela per diffamazione, con richiesta di danni morali (commisurabili alla notorietà del danneggiato), e si è dichiarato pronto a procedere. Ho informato gli interessati, che hanno provveduto a scusarsi pubblicamente, nella stessa sede in cui mi avevano ingiuriato e, per il momento, ho deciso di soprassedere, anche se mi riservo di ripensarci: per la causa penale ci sono due anni di tempo, per la causa civile cinque anni. Resto del parere che chi pubblica la propria opera (compositore, interprete, etc.) deve essere disposto ad accettare tutte le critiche di merito rivolte alla medesima sulla base di argomentazioni o a semplice titolo di opinione, e che non deve adontarsi se alcune di queste critiche sono negative: se si altera, vuol dire che non è sicuro del fatto suo e che è comunque fragile. Nel contempo, penso che occorra sbarrare il passo ai mascalzoni e ai falliti che, travestendosi da recensori, si vendicano degli artisti che invidiano, manifestandosi in termini che nulla hanno che vedere con la critica: questi figuri vanno chiamati davanti al giudice, senza remissione. dralig
Angelo Gilardino Inviato 17 Novembre 2008 Group: Membri Topic Count: 87 Content Count: 2241 Reputation: 100 Joined: 24/11/2005 Status: Offline Device: Macintosh Inviato 17 Novembre 2008 quindi abolire l'ordine, la deontologia professionale, e rinviare l'analisi del procedimento, caso per caso, al giudizio. Se il reato sussiste sarebbe a questo punto auspicabile la certezza della pena, indipendentemente dall'essere affiliato al mezzo stampa o meno. Giusto. Nessun ordine può risparmiare a un cretino o a un mascalzone (che inspiegabilmente di un qualsiasi ordine giunga a far parte) la pena irrogata dalla legge dello stato: e a certi tipi, il fatto che le regole esistano può divenire evidente solo nel momento in cui realizzano quanto costa caro l'infrangerle. dralig
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